Autorizzazione di progetti di ricerca

Nella ricerca sull’essere umano in Svizzera si distingue tra progetti che necessitano di un'autorizzazione e progetti per i quali non è necessaria.

Nessun obbligo di autorizzazione per i progetti di ricerca con dati anonimizzati

Nei progetti che analizzano materiale biologico anonimizzato oppure dati sanitari personali anonimizzati non vi sono da temere pregiudizi o danni per le persone coinvolte. Pertanto non necessitano di alcuna autorizzazione.

Obbligo di autorizzazione per i progetti di ricerca con dati tracciabili o interventi attivi sui partecipanti

Se in un progetto di ricerca si interviene attivamente sui partecipanti o si lavora con materiale biologico tracciabile o dati sanitari tracciabili, non può essere escluso un pregiudizio o un danno per le persone coinvolte. Pertanto questi progetti sono soggetti alla legge sulla ricerca umana e devono essere autorizzati dalle autorità preposte.

Progetti di ricerca sull’essere umano con e senza obbligo di autorizzazione: Per i progetti con dati anonimizzati non è necessaria un'autorizzazione, mentre per i progetti con dati tracciabili o intervento attivo sui partecipanti è obbligatoria l'autorizzazione.
Progetti di ricerca sull’essere umano con e senza obbligo di autorizzazione

Per i progetti con dati anonimizzati non è necessaria un'autorizzazione, mentre per i progetti con dati tracciabili o intervento attivo sui partecipanti è obbligatoria l'autorizzazione.